1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale e' indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori della Regione, o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione o almeno due Consigli provinciali della Regione. 2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 3. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per lo Statuto, per il regolamento del Consiglio, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari interamente esecutive di leggi dello Stato o della Regione. 5. La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilita' del referendum abrogativo in armonia con le leggi della Repubblica, assicurando che esso sia espresso da un organo autonomo e indipendente.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art36 · fonte su Normattiva