Art. 35
1. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, senza che il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso e' posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
