Art. 41
1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente a Provincie, a Comuni e ad altri enti locali secondo criteri di efficenza e di integrazione per settori organici con le materie di competenza proprie degli enti locali. 2. La legge regionale di delegazione determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni delegate.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
