Art. 43
1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi della democrazia, dell'imparzialita' e del decentramento, nonche' alla semplificazione delle procedure. 2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di funzionalita' e di responsabilizzazione, garantendo il contradditorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. 3. L'attivita' regionale e' soggetta al controllo di gestione; la legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita' amministrativa regionale.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
