1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, nei modi stabiliti dalla legge regionale. 2. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. 3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi di cui sono destinatari. 4. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art44 · fonte su Normattiva