1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative e ne promuove l'esercizio con legge, in conformita' ai principi del presente Statuto. 2. Garantisce la piu' ampia informazione sulla propria attivita', come presupposto per una effettiva partecipazione della comunita' regionale.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art5 · fonte su Normattiva