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La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica
Testo in vigore dal 29 novembre 1997 al 11 gennaio 2000
