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Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti puo' essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo.

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art1 · fonte su Normattiva