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L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli e disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non e' ammessa la domanda concernente piu' brevetti ovvero concernente un solo brevetto per piu' modelli. Se la domanda non e' ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. Il brevetto concernente piu' modelli o disegni ai sensi del presente articolo puo' essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonche' gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: "per un tutto o una serie omogenea" sono sostituite dalle parole: "per un deposito multiplo".

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art10 · fonte su Normattiva