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L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilita' con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'. Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art11 · fonte su Normattiva