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L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, puo' essere rivendicata la priorita' di piu' depositi esteri".
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
