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Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non e' opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se e avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purche' tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento".
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
