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All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto, in Fine, il seguente comma: "I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". Ai Fini del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilita' esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione, di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 99 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
