Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
Per le domande e per i brevetti per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validita' di quattro anni non era gia' scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. L'ulteriore durata e' condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia gia' decorso, della tassa per il terzo quinquennio. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento puo' effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
