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Per le domande di brevetto per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art20 · fonte su Normattiva