Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare e' tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed e' ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non da' diritto a rimborso di tasse.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
