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Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto e' considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
