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L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorita' ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarita' formale.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
