Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

Il richiedente e' tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalita' per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art4 · fonte su Normattiva