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La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), dell'accordo. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
