Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata". 2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente numero: "11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali".

Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art7 · fonte su Normattiva