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All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi: "Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche un'invenzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni". All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005
