Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, e' elevato di 100 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire. Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.

Testo vigente dal 6 maggio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;167~art3 · fonte su Normattiva