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Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composta da:
- a)((...)) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;2
- b)un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- c)un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287
2Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 ha disposto (con l'art. 75, comma 8) che "A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, modificato dall'articolo 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, fanno parte del comitato previsto dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991."
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107
3Il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materie tributarie e amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio".
Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 12 febbraio 2004
