Ai soli fini della corresponsione dell'indennita' di missione inerente all'attivita' del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali. Gli assegni e le indennita' di cui all'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalita' ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e' elevata a quattro anni.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-10;357~art7 · fonte su Normattiva