Modifiche in materia di indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: «Ai componenti e' attribuita un'indennita' per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita' di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita' e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art37 · fonte su Normattiva