L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni dieci, con decorrenza dal 1958.
Testo vigente dal 17 luglio 1959
L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni dieci, con decorrenza dal 1958.
Testo vigente dal 17 luglio 1959
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-06-26;474~art2 · fonte del testo