L'erogazione del contributo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere piu' confortevole il centro di cura.

Testo vigente dal 17 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-26;474~art3 · fonte del testo