L'erogazione del contributo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere piu' confortevole il centro di cura.
Testo vigente dal 17 luglio 1959
