I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso Comune o della stessa Provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del Comune.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;174~art2 · fonte del testo