Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella gia' conferita, nel caso indicato dall'art. 2. Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'art. 369 del testo unico della leggi sanitarie. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-05;174~art6 · fonte del testo