Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella gia' conferita, nel caso indicato dall'art. 2. Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'art. 369 del testo unico della leggi sanitarie. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Testo vigente dal 28 aprile 1950
