L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalita', e' elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.
Testo vigente dal 21 febbraio 1958
