A modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;956~art1 · fonte del testo