La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, puo' avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici. La 1ª Giunta del Casas puo' ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo vigente dal 4 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1788~art2 · fonte del testo