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I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, sempreche' sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra. Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.
Testo in vigore dal 24 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
