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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.640 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;831~art6 · fonte del testo