Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi. La decisione del Consiglio di amministrazione e' definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art37 · fonte su Normattiva