Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila, annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38, lettere b) e c), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonche', salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ciascun anno. In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'articolo 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del Comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Gli esercenti attivita' commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 223/1990

    Questione infondata
    19 aprile 1990

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 165/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 36 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 4 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 165/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in quanto ha ad oggetto una norma che risulta essere stata, da tempo, abrogata per totale incompatibilità con le nuove disposizioni che disciplinano la materia. (La norma oggetto del giudizio di costituzionalità stabiliva che l'esercente attività commerciali era tenuto a denunciare all'INPS l'avvenuta cessazione dell'attività nel termine di trenta giorni, pena il pagamento anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso. Con la legge n. 155 del 1981 la procedura di riscossione annuale a mezzo ruoli, in funzione della quale era stata per l'appunto concepita la norma impugnata, è stata sostituita dal sistema di riscossione trimestrale a mezzo di bollettini di contro corrente postale).

    Art. 3 cost. · Art. 36 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 4 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art36 · fonte su Normattiva