Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera, a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge e' stabilito, limitatamente al semestre 1 gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750. La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sara' portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sara' portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art44 · fonte su Normattiva