Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominera' la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art45 · fonte su Normattiva