Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sara' rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art4 · fonte del testo