((L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione)).4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1982, n. 251
4La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.
Testo vigente dal 30 maggio 1982
