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L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di liberta' di prestazione di servizi, la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

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