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Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato ad risarcimento del danno. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175

17

Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 175 ha disposto (con l'art. 131,comma 2)che "Il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, e' emanato dall'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo".

Testo in vigore dal 29 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art12 · fonte su Normattiva