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L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata quando le imprese:

  • a)rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11;
  • b)omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art16 · fonte su Normattiva