Art. 17 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
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((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 175)). Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa e' tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 175)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 175)).
Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006
