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Il Fondo vittime della strada e' tenuto altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006
