Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformita' delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione. Le imprese stesse debbono altresi', alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonche' il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati. Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potra' adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art30 · fonte del testo