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Le assicurazioni della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilita' civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalita' della registrazione. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 10) che "A partire dal 1 luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori."

Testo in vigore dal 27 luglio 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art36 · fonte su Normattiva