Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria
Art. 30 — null
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La funzione di assistenza agli assicurati e' esercitata esclusivamente dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria mediante i propri organi tecnici assistenziali.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
