Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sara' effettuato dagli enti comunali di assistenza. I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art15 · fonte del testo